Art. 1.
(Figura e profilo professionali).

      1. Sono definite discipline bio-naturali (DBN), quelle discipline che stimolando le risorse vitali dell'individuo, favoriscono il suo benessere migliorandone la salute e la qualità della vita.
      2. La Commissione di cui all'articolo 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, forma l'elenco nazionale delle DBN, individuando tali discipline sulla base della definizione di cui al comma 1. L'elenco è annualmente verificato ed aggiornato dalla stessa Commissione.
      3. La Commissione di cui all'articolo 3, sulla base delle discipline individuate, determina, entro lo stesso termine di cui al comma 2, i profili e gli ambiti di competenza delle rispettive figure professionali, in conformità ai criteri stabiliti dalle rispettive associazioni di settore.
      4. L'operatore di DBN può esercitare la propria attività professionale in forma subordinata, parasubordinata o autonoma.